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In fondo alla pagina, il testo del decreto e il testo della conversione in legge 

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Cosa pensano alcuni politici della terrariofilia  Clicca qui

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La lettera da mandare alle prefetture entro settembre 2003      Clicca qui

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Lettera da mandare alle Prefetture, per denunciare il possesso di Aracnidi  Clicca qui                     In collaborazione con www.aracnofilia.org

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Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere le sanzioni per gli inadempienti? Leggi il testo della Legge 150/92   (Clicca qui)

                       

ANIMALI PERICOLOSI???? 
Leiurus quinquestriatus

Tartaruga acquatica

Phyllobates terribilis

 

A tutti i terrariofili appassionati di aracnidi e di animali da terrario, è da pochi giorni entrata in vigore una legge che vieta la detenzione e la commercializzazione di tutti gli aracnidi pericolosi per la pubblica incolumità.

Nell’ambito di una serie di proposte tese a regolamentare, anziché a vietare la detenzione di animali cosiddetti pericolosi, si è formato spontaneamente un gruppo di lavoro composto  da Reptilia & Co., SIVAE, Aracnofilia.org, ANEAM, Serpenti.it, ATI, AAE, APAE, TartaCLUB Italia, Dendrobatesitalia.it ecc.

Questo Gruppo di Lavoro si è riunito il 24 Agosto a Fiuminata, nelle Marche per il primo Consiglio Nazionale delle Associazioni Erpetologiche e di Terraristica. La proposta è quella di regolamentare la detenzione di animali potenzialmente pericolosi, con apposite licenze e patentini, così come avviene nelle altre nazioni dell'Unione Europea. Il prossimo meeting del Comitato si svolgerà a Cesenatico il 14/09/2003 nell'ambito di Tartarughe Beach.

In Parlamento, il 29/07/2003, hanno parlato di vietare addirittura, cito testualmente le parole dell’On. Mancuso:

“... gli esemplari vivi dell'ordine Testudines, appartenenti alle famiglie Bataguridae, Emydidae, Chelydridae, Pelomedusidae, Kinosternidae, Trionychidae e Chelidre; sono tartarughe d'acqua portatrici di germi patogeni per l'uomo del gruppo delle entorobatteriacee, ceppi di salmonella.
Penso agli esemplari vivi dell'ordine Squamata (iguane, lucertole, gechi, serpenti) che possono mordere o provocare escoriazioni da graffio e veicolare batteri del gruppo delle salmonella, che resistono fino a due anni nei resti di feci contaminate presenti sotto le unghie degli animali.
Penso agli esemplari vivi dell'ordine Carnivora (genette e civette mammifero), appartenenti alla famiglia Viverridae, ossia quegli animali dai quali è avvenuto il contagio della SARS sull'uomo in Cina; penso ancora agli esemplari vivi dell'ordine Anura (raganelle del centro e del sud America), appartenenti alla famiglia Dendrobatidae, che producono un secreto velenoso per l'uomo al solo tatto; penso agli esemplari vivi dell'ordine Carnivora (puzzole e furetti), appartenenti alla famiglia Mustelidae, che possono trasmettere all'uomo alcune malattie pericolose come la rabbia.
Penso ancora agli esemplari vivi dell'ordine Rodentia (scoiattoli, citelli, cani della prateria), appartenenti alla famiglia Sciuridae, che possono veicolare malattie infettive come la tularemia con il solo morso, per non parlare in particolare del cane della prateria che è anche portatore del vaiolo.”

La situazione è critica, ma stiamo lavorando molto sodo.

Il 14 Settembre su RAI 1 nel programma Uno Mattina,  ho partecipato in qualità di ospite, insieme al veterinario Michele D’amato, per perorare la causa degli appassionati di aracnidi. Si  è parlato di aracnidi (ho portato Latrodectus, Bracypelma, Leiurus, Pandinus ecc., oltre a molti bellissimi dendrobatidi) e di regolamentazione.

Su queste pagine vi daremo gli aggiornamenti e la modulistica da presentare.

Nel frattempo, se possedete aracnidi di qualsiasi tipo, inviate immediatamente a mezzo Raccomandata con ricevuta di Ritorno, la lettera alla vostra Prefettura completandola con tutti i vostri dati  (per scaricare la lettera Clicca qui)

Appena riceveremo comunicazioni ufficiali, vi faremo sapere anche quali sono gli aracnidi da denunciare e quali no.

 Nel frattempo, niente paura, continuate ad amare e a rispettare i vostri animali e nel dubbio non sbarazzatevene uccidendoli o peggio liberandoli nell'ambiente esterno!! Sarebbe un danno ambientale gravissimo.

 Siamo anche in attesa di sapere quale sia l'organo competente per  la raccolta delle denunce di possesso (sembra siano le ASL competenti per territorio).

- Speciale Decreto Aracnidi pericolosi: Il parere degli esperti e gli adempimenti previsti dalla nuova legge.


 Saluti a tutti, Dino Schiff

TESTO DEL DECRETO convertito in legge il 01/08/2003 convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2003, n.213., in vigore dal 13/08/2003

Gazzetta Ufficiale N. 153 del 04 Luglio 2003

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie
di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni
di allarme sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche
gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie
animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in
ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute
pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono
arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per
l'incolumita' pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare,
esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150.


Art. 2.
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LEGGE 1 agosto 2003, n.213. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. (GU n. 185 del 11-8-2003)

Testo in vigore dal: 12-8-2003 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo in vigore dal: 12-8-2003 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, n. 159 All'art. 1: al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere le sanzioni per gli inadempienti? Leggi il testo della Legge 150/92   (Clicca qui)